Art. 620 c.p.p. — Annullamento senza rinvio

Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

  • a)se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
  • b)se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
  • c)se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
  • d)se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
  • e)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
  • f)se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
  • g)se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;
  • h)se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
  • i)se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 620 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13326/2024

    2 aprile 2024

    La Prima Sezione penale, in tema di armi, ha affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l’accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Art. 620 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 26 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2022

    Illegittimità dichiarata
    9 maggio 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reat…

    Art. 568 c.p.p. · Art. 129 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 601 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 3 agosto 2017. 27 parole tolte.

tolto: l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puo' essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art620 · fonte del testo