Nota all'art. 205: - Il testo vigente dell'art. 623 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

  • a)se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
  • b)se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
  • c)se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini;
  • d)se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art205 · fonte del testo