Art. 121 c.p.p. — Memorie e richieste delle parti

In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

15 massime che riguardano l’art. 121 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 15 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art121 · fonte del testo