Art. 26 c.p.p. — Prove acquisite dal giudice incompetente

L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art26 · fonte del testo