Art. 194 c.p.p. — Oggetto e limiti della testimonianza

Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

18 massime che riguardano l’art. 194 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 18 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 45/1996

    Parametro
    23 febbraio 1996

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 498, comma 1, e 499, comma 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

    Art. 498 c.p.p. · Art. 499 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art194 · fonte del testo