Art. 12 c.p.p. — Casi di connessione

Si ha connessione di procedimenti:

  • a)se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
  • b)se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
  • c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri ((...))

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 12 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 26920/2025

    23 luglio 2025

    a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto. b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti.

    Art. 12 c.p.p. · Art. 291 c.p.p. · Art. 178 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 34 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/2013

    Questione inammissibile
    14 febbraio 2013

    É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lettera c ), e 16 del cod. proc. pen., nella parte in cui - alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice remittente - attribuirebbe, nel caso di connessione teleologica, la competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di quest'ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati del reato meno grave. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), muove dalla mancata adesione all'indirizzo interpretativo prevalente che, viceversa, richiede l'identità tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine per la configurabilità della connessione teleologica e del conseguente spostamento di competenza; e ciò, sebbene tale soluzione ermeneutica offra una lettura delle norme conforme all'assetto auspicato dallo stesso remittente. In tal modo, tuttavia, si fa un uso improprio dell'incidente di costituzionalità, atteso che le «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». - Per il principio secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime laddove sia impossibile darne interpretazioni costituzionali, e non laddove sia possibile darne interpretazioni incostituzionali v., ex plurimis , sentt. n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996; ordd. n. 98 del 2010 e 85 del 2007. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in relazione a norme di legge assunte nel significato ad esse attribuito da un indirizzo interpretativo minoritario, in presenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne abbracci un'interpretazione costituzionalmente orientata v., tra le altre, le menzionate sent. n. 356 del 1996 ed ord. n. 85 del 2007.

    Art. 12 c.p.p. · Art. 16 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 214/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle Corti di assise di Palermo e di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 m…

    Art. 106 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 16 Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (28)

Se ne mostrano 13 su 28, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1992 al 6 aprile 2001. 23 parole tolte.

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri tolto: o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'aggiunto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art12 · fonte del testo