Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 48-ter. - (Casi di esclusione degli effetti della connessione). - La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza e' stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con piu' azioni od omissioni. Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato e' parte offesa e' stato compiuto da piu' persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza e' determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralita' di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis".

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;879~art2 · fonte del testo