Art. 108 c.p.p. — Termine per la difesa

Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza

Testo vigente dal 5 aprile 2001

Corte di cassazione

8 massime che riguardano l’art. 108 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 281/2009

    Questione inammissibile
    29 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, "nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente al fine di prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalità". Invero, le censure prospettate dal rimettente non concernono la norma considerata nel suo contenuto precettivo ma il suo funzionamento patologico, sicché eventuali interventi volti a prevenire abusi di facoltà processuali, risolvendosi in una limitazione delle garanzie difensive e di un diritto processuale dello stesso difensore, sono sottratti al sindacato della Corte, in quanto riservate alla discrezionalità del legislatore. Il rimettente, inoltre, ha omesso di formulare un petitum specifico, né questo è deducibile dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, lasciando così indeterminato il tipo di pronuncia richiesta alla Corte e ritenuta idonea ad evitare i comportamenti denunziati. Sulla inammissibilità della questione prospettata in relazione al funzionamento patologico della disciplina v., citate, sentenze n. 40 del 1998, n. 175 del 1997 e n. 417 del 1996; ordinanza n. 16 del 2006). Sulla formulazione del petitum generico, v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 98 e 70 del 2009; n. 380 del 2008; n. 123 del 2007).

    Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 16/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 111, secondo comma, secondo periodo, 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo. Il giudice a quo , infatti, sollecita, attraverso un petitum generico, una pronuncia della Corte che abbia il compito di "costruire ex novo " uno strumento processuale che individui specifiche limitazioni alla facoltà degli imputati di revocare il difensore già nominato di fiducia ed a quella, di quest'ultimo, di rinunciare al mandato difensivo; la questione, inoltre, è stata proposta in relazione ad una norma la quale disciplina l'istituto del termine a difesa e non riguarda direttamente il diritto di revoca o di rinuncia al mandato difensivo ed, infine, le situazioni prospettate come patologiche, estranee al normale funzionamento della disciplina denunciata, sono insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimità costituzionale. - Per il riferimento a situazioni patologiche in suscettibili di scrutinio di costituzionalità, v. sentenza citata n. 40/1998 e ordinanze nn. 255/1995 e 182/1992.

    Art. 108 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 17/2006

    Questione infondata
    20 gennaio 2006

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2001. 11 parole tolte, 63 parole aggiunte.

Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita'aggiunto: , e nel caso di abbandono, tolto: al aggiunto: il nuovo difensore dell'imputato o tolto: a quello designato in sostituzione aggiunto: quello designato d'ufficio che ne fa richiesta tolto: e' dato aggiunto: ha diritto a un termine congruo, tolto: di norma non inferiore a tolto: tre aggiunto: sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. aggiunto: 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art108 · fonte del testo