Art. 107 c.p.p. — Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente. La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

11 massime che riguardano l’art. 107 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art107 · fonte del testo