Art. 789 c.p.c. — Progetto di divisione e contestazioni su di esso

[1]Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione ((...)) e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. 178

[2]Il decreto e' comunicato alle parti.

[3]Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

[4]In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 789 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18878/2026

    10 giugno 2026

    Nel giudizio di divisione, se il convenuto compartecipe fa valere, con domanda riconvenzionale o con mera eccezione, l'usucapione, il relativo accertamento, positivo o negativo, è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, perché la domanda di scioglimento di una comunione contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa, con la conseguenza che è precluso un diverso accertamento in altra sede giudiziale.

    Art. 789 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 785 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 82

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18652/2026

    9 giugno 2026

    In tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti (o gruppi di condividenti) titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio, procedendo all'attribuzione diretta delle porzioni, l'adozione del sorteggio in grado d'appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell'attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità.

    Art. 789 c.p.c. · Art. 729 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 79

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024. 4 parole tolte.

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione tolto: che deposita in cancelleriaaggiunto: ... e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art789 · fonte del testo