Art. 358 c.p.c. — Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile o improcedibile

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' decorso il termine fissato dalla legge.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 358 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 151/2026

    3 gennaio 2026

    Nel rito ordinario la notifica della citazione in appello - che diviene improcedibile in caso di mancata o tardiva iscrizione a ruolo - non determina la consumazione del potere di impugnazione, che si realizza, secondo l'art. 358 c.p.c., per l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello; ne consegue che, in assenza di tale dichiarazione, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso.

    Art. 358 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 11 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art358 · fonte del testo