Art. 54 — Improcedibilità dell'appello

L'articolo 348 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 348 (Improcedibilita' d'appello), L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce i termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, l'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art54 · fonte del testo