Art. 7 c.g.c. — Disposizioni di rinvio

[1]1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III ((, del presente codice, le quali)), se non espressamente derogate, si applicano anche ((al giudizio pensionistico,)) alle impugnazioni e ai riti speciali.

[2]2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IIIaggiunto: , del presente codice tolto: cheaggiunto: , le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche aggiunto: al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art7 · fonte del testo