[1]Rinvio esterno

[2]1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali. 2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 39 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22608/2026

    2 luglio 2026

    In tema di conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice amministrativo, in esito all'udienza ex art. 71 c.p.a., si riservi su altre questioni rilevabili di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. senza fare alcun riferimento alla questione di giurisdizione, consuma il potere di sollevare il conflitto e il regolamento preventivo deve dichiararsi inammissibile.

    Art. 39 c.p.a. · Art. 11 c.p.a. · Art. 73 c.p.a. · Art. 186 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 9

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art39 · fonte del testo