Art. 36 c.g.c. — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

[1]1. Salvo che la legge disponga altrimenti, ((la citazione, il ricorso e la comparsa)) indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; ((l'originale e' sottoscritto)) dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

[2]2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

[3]3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 14 parole tolte, 5 parole aggiunte.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorsotolto: , la comparsa, il controricorso e il precetto aggiunto: e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; l'originale tolto: e le copie da notificare, sono sottoscritti aggiunto: e' sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art36 · fonte del testo