Art. 173 c.g.c. — Forma della domanda

[1]1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, e' depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

[2]2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

[3]3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di ((novanta giorni)).

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di tolto: sessanta aggiunto: novanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art173 · fonte del testo