Art. 162 c.g.c. — Reclamo

[1]1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi ((nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria)) o dalla notificazione, se anteriore.

[2]2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza ((camerale)) di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria ((unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso)).

[3]3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

[4]4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.

[5]5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 6 parole tolte, 49 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla tolto: pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione aggiunto: comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza aggiunto: camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria aggiunto: unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art162 · fonte del testo