Art. 120 c.g.c. — Procedimento del regolamento di competenza

[1]1. L'ordinanza che propone d'ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed e' comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.

[2]2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l'ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha sospeso il processo.

[3]3. La parte che propone l'istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralita' di parti decorre dall'ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.

[4]4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.

[5]5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

[6]6. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e' comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art120 · fonte del testo