Art. 142 c.g.c. — Opposizione

[1]1. ((Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,)) si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione ((nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.))

[2]2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

[3]3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

[4]4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di quaranta giorni.

[5]5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ((alle parti)).

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 14 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Avverso tolto: il decreto del giudice monocratico aggiunto: i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine tolto: fissato per il deposito del conto aggiunto: di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, tolto: al pubblico ministero aggiunto: alle parti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art142 · fonte del testo