Art. 160 c.g.c. — Intervento

[1]1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso e' ammesso in ogni fase della causa.

[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[3]3. L'intervento si effettua con comparsa notificata ((alle altre parti)) e depositata in segreteria.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 25 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

2. tolto: Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle tolto: parti avverse aggiunto: altre parti e depositata in segreteria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art160 · fonte del testo