Art. 160-bis c.g.c. — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

[1]1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.

[2]2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

[3]3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

[4]4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art160bis · fonte del testo