Art. 85 c.g.c. — Intervento di terzi in giudizio

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa, quando vi ha un interesse ((qualificato)) meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 1 parola aggiunta.

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa, quando vi ha un interesse aggiunto: qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art85 · fonte del testo