Art. 143 c.g.c. — Udienza

1. All'udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno ad eventuale ulteriore attivita' istruttoria.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art143 · fonte del testo