Art. 949-ter c.nav. — Prescrizione

[1]I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.

[2]Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art949ter · fonte del testo