Art. 395 c.nav. — Prescrizione

[1]I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e' a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell'ultimo viaggio se il viaggio e' prorogato a norma dell'articolo 389; se il noleggio e' a viaggio dalla fine del viaggio.

[2]Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si e' verificato l'avvenimento che ha reso impossibile l'esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d'iscrizione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art395 · fonte del testo