Art. 949-bis c.nav. — Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art949bis · fonte del testo