Art. 864 c.nav. — Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile

[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 11 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratoriaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art864 · fonte del testo