Art. 249 c.nav. — Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.

[2]Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art249 · fonte del testo