Art. 857 c.nav. — Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.

[2]Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

[3]La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli 867, 868, 870.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art857 · fonte del testo