Art. 769 c.nav. — Visite ed ispezioni all'estero

All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 9 parole tolte, 6 parole aggiunte.

All'esteroaggiunto: , le visite e le ispezioni di cui all'articolo tolto: precedente aggiunto: 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite tolto: dal Registro aeronautico italiano ovvero dagli istituti aggiunto: dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tolto: tal aggiunto: tale fine.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art769 · fonte del testo