Art. 794 c.nav. — Aeromobili stranieri

[1]Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocita' ovvero quando cio' sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

[2]Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 19 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio tolto: del Regno aggiunto: nazionale a condizione di reciprocita' tolto: o aggiunto: ovvero quando cio' sia stabilito aggiunto: dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva tolto: in ogni caso la facolta' del ministro per l'aeronautica di dare aggiunto: la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio tolto: del Regno aggiunto: nazionale senza una speciale autorizzazione del tolto: ministro per l'aeronautica aggiunto: Ministero della difesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art794 · fonte del testo