Art. 796 c.nav. — Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione

[1]((L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.))

[2]L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro e' iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali. 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1998, n. 128

54

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005. 9 parole tolte, 6 parole aggiunte.

L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta tolto: impressi, nei modi stabiliti dal regolamento, aggiunto: impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione tolto: o il numeroaggiunto: , in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art796 · fonte del testo