Art. 1140 c.nav. — Falsa rotta

[1]Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila.

[2]Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena e' aumentata di un terzo.

[3]Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1140 · fonte del testo