Art. 1139 c.nav. — Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile

[1]I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a tre anni.

[2]Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1139 · fonte del testo