Art. 1142 c.nav. — Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

[1]Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

[2]Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1142 · fonte del testo