Art. 1143 c.nav. — Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile

[1]Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

[2]Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantita'.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1143 · fonte del testo