Art. 1020 c.nav. — Prescrizione

[1]Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

[2]((Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.))

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 8 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Alla prescrizione delaggiunto: Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si tolto: applica la disposizione dell'articolo 973 aggiunto: prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1020 · fonte del testo