Art. 547 c.nav. — Prescrizione

[1]I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.

[2]Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa e' stata cancellata dal registro d'iscrizione.

[3]L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennita', mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennita' d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art547 · fonte del testo