Art. 1015 c.nav. — Diritti del terzo danneggiato verso l'assicuratore

[1]Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

[2]L'assicuratore non puo' opporre al terzo alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo.

[3]In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore e' tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto scioglimento.

[4]L'assicuratore e' inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell'articolo 1012.

[5]Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l'assicuratore puo' opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonche' quelle che l'esercente medesimo puo' opporre al danneggiato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1015 · fonte del testo