Art. 1017 c.nav. — Rischio

[1]L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste ((nel secondo comma dell'articolo 1012)).

[2]Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste tolto: nell'articolo 977 aggiunto: nel secondo comma dell'articolo 1012.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1017 · fonte del testo