Art. 1012 c.nav. — Danni esclusi

[1]L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

[3]((Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni))

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 58 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civiliaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo tolto: o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, tolto: salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo. aggiunto: purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1012 · fonte del testo