Art. 966 c.nav. — Danni da urto

[1]In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

[2]L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 43 parole tolte, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle sue conseguenzeaggiunto: In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

tolto: Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenzaaggiunto: L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art966 · fonte del testo