Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016. 354 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Ai fini del presente capo, si intende per:

tolto: a) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;

tolto: b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo interno;

tolto: c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

tolto: d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:

tolto: 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;

tolto: 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;

tolto: e) trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di un'unita' che:

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';

tolto: 2) comporta una modifica rilevante del motore;

tolto: 3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unita';

tolto: f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita' e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;

tolto: g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;

tolto: h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

tolto: i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art5 · fonte del testo