Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto. All'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto. Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Testo vigente dal 11 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5~art46 · fonte del testo