Art. 13 — Disposizioni transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
Abrogato dal 18 gennaio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
Abrogato dal 18 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 18 gennaio 2016. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalita':
tolto: a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
tolto: b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art13 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.