Formazione ed esecutivita' dello stato passivo Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

  • a)i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
  • b)i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
  • c)i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto ((...)). Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca ((o pegno)) a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. ((Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.))

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 204 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12096/2026

    30 aprile 2026

    Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

    Art. 204 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i. · Art. 222 c.c.i.i. · Art. 228 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 110 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 3 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto tolto: depositato in cancelleriaaggiunto: .... Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal … accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca aggiunto: o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorsoaggiunto: . Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art204 · fonte del testo