Art. 1594 c.o.m. — Cessazione dal complemento

Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato ((due)) anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2021 al 3 ottobre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militaritolto: ... di complemento che, dopo aver prestato tolto: cinque aggiunto: due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1594 · fonte del testo