Art. 1000 c.o.m. — Cessazione dell'appartenenza al complemento

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta':

  • a)((Esercito italiano: 55 anni;))
  • b)((Marina militare: 55 anni;))
  • c)((Aeronautica militare:
  • 1)ruolo naviganti: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
  • 2)tutti gli altri ruoli: 55 anni;))
  • d)Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020. 54 parole tolte, 6 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; aggiunto: 55 anni;

tolto: 2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b) Marina militare: tolto: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;

1) ruolo naviganti: aggiunto: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; aggiunto: 1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruolitolto: : ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1000 · fonte del testo