Art. 1559 c.o.m. — Nomina

La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

  • a)presentano apposita domanda;
  • b)hanno prestato almeno ((due)) anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
  • c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 SETTEMBRE 2025, N. 140)).

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2021 al 3 ottobre 2025. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1.La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

b) hanno prestato almeno tolto: cinque aggiunto: due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;

c) tolto: non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta' aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 SETTEMBRE 2025, N. 140.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1559 · fonte del testo