Art. 1543 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio

L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. ((2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'))

Testo vigente dal 23 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. aggiunto: 2. Il Vicario generale militare tolto: e gli ispettori che cessano aggiunto: che cessa dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, tolto: sono collocati aggiunto: e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1543 · fonte del testo